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Integrazioni e correzioni alla normativa Imu |
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L' art. 4, comma 5 della legge 44/2012 presenta numerose correzioni e integrazioni alla normativa Imu:
-sono considerati terreni agricoli le aree fabbricabili coltivate anche dalle società di imprenditori agricoli professionali (prima l’agevolazione era prevista solamente per i terreni coltivati dai soggetti persone fisiche); -perché l’immobile sia considerato abitazione principale, il contribuente e il suo nucleo familiare devono dimorare abitualmente e avere la residenza anagrafica (viene dunque inserito il riferimento anche al nucleo familiare); nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale in immobili diversi all’interno dello stesso territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile; -il moltiplicatore per i terreni agricoli passa da 130 a 135; il moltiplicatore pari a 110 rimane per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; -la base imponibile è ridotta del 50% per: a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004; b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno nel quale tale condizione permanga (l’inagibilità/inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale o autodichiarata dal contribuente; ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile, i Comuni possono disciplinare con norma regolamentare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione); -disciplinati i versamenti del tributo: per il 2012 il pagamento della prima rata, da pagarsi entro il 16 giugno 2012, è pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base (0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale; 0,76% per tutti gli altri immobili) e la detrazione di legge (euro 200,00 + euro 50,00 per ogni figlio convivente con età inferiore a 26 anni); la seconda rata è versata entro il 16 dicembre 2012 a saldo dell’imposta dovuta, con conguaglio sulla prima rata; per il 2012 l’Imu dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata con le modalità specificate al punto precedente, ovvero in tre rate, pari a 1/3 dell’imposta, di cui la prima e la seconda (da versare entro il 16 giugno ed entro il 16 settembre) calcolate con le aliquote e la detrazione di base, mentre la terza rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle prime due rate; per i fabbricati rurali a uso strumentale, per il 2012 la prima rata è pari al 30% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base (0,2%) e la seconda rata è versata a saldo, conguagliando l’acconto già versato; per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, l’Imu è versata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm), da emanare entro il 10/12/2012, si provvede alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali a uso strumentale e ai terreni agricoli, in modo che il gettito 2012 non superi determinati importi; Alcune precisazioni/integrazioni: dal 1° dicembre 2012 potrà essere utilizzato anche il bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’Imu (fino al 30 novembre permane dunque l’obbligo di utilizzo esclusivo dell’F24); non è dovuta la quota erariale per gli immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio (dunque non solo per gli immobili utilizzati per fini istituzionali); non è dovuta la quota erariale per gli immobili ex Iacp; i Comuni possono assimilare all’abitazione principale: a) la casa posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza presso l’istituto di riposo o di cura a seguito di ricovero permanente, purché la casa non sia locata; b) la casa posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all’estero, purché la casa non sia locata; comunque, sia per gli immobili posseduti da anziani/disabili, che per quelli posseduti da italiani residenti all’estero, l’eventuale assimilazione da parte del Comune non riduce la quota erariale, pari alla metà del tributo calcolato con l’aliquota base dello 0,76%; per il calcolo dell’Imu per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, purché dai medesimi condotti, si considera solamente la parte di valore del terreno eccedente euro 6.000,00, applicando altresì delle riduzioni (del 70% dell’imposta gravante sul valore compreso tra euro 6.000,01 ed euro 15.500,00; del 50% dell’imposta gravante sul valore compreso tra euro 15.500,01 ed euro 25.500,00; del 25% dell’imposta gravante sul valore compreso tra euro 25.500,01 ed euro 32.000,00); per il 2012 i Comuni possono prevedere in bilancio l’importo Imu comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze; l’accertamento convenzionale non dà diritto ai Comuni al riconoscimento da parte dello Stato della differenza tra accertamento convenzionale e gettito effettivo del tributo; con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm), da emanare entro il 10/12/2012, si provvede alla modifica delle aliquote e delle detrazioni di base; entro il 30/9/2012 i Comuni possono approvare o modificare il regolamento, le aliquote e le detrazioni Imu; i soggetti passivi Imu presentano la dichiarazione entro 90 giorni da quando è iniziato il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo del tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non intervengano variazioni nel possesso rilevanti ai fini del calcolo del tributo; la dichiarazione è presentata su modello approvato con decreto ministeriale, il quale disciplinerà anche i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione; per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dall’1/1/2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30/9/2012; a decorrere dall’anno di imposta 2013, le delibere delle aliquote/detrazioni Imu devono essere comunicate telematicamente al Ministero dell’economia e delle finanze per la pubblicazione sul sito ministeriale; l’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul sito ministeriale e gli effetti della deliberazione retroagiscono al 1°gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito qualora la pubblicazione stessa avvenga entro il 30 aprile dell’anno cui si riferisce la delibera (a tal fine, l’invio della delibera deve avvenire entro il 23 aprile); in caso di mancata pubblicazione sul sito ministeriale entro il 30 aprile, le aliquote e le detrazioni sono prorogate di anno in anno; con decreto ministeriale possono essere re-identificati i Comuni montani o collinari nei quali i terreni agricoli sono esenti dall’Imu (cfr. art. 4, comma 5-bis); ai soli fini Imu, l’assegnazione della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione (dunque il contribuente Imu diviene il coniuge assegnatario) (cfr. art. 4, comma 5-quinquies). |
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La legge 44/2012 e le novità per gli enti locali |
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È stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 28 aprile 2012 la legge n. 44/2012 di conversione del decreto legge n. 16/2012, il cosiddetto decreto semplificazioni tributarie.
Le disposizioni più importanti per gli enti locali sono le seguenti: art. 1, comma 5: il fatto di aver aderito a una rateazione di debiti tributari non impedisce la partecipazione dell’impresa a gare pubbliche; art. 2: la fruizione di benefìci fiscali, subordinata alla preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento formale, non è preclusa al contribuente qualora: la violazione non sia stata accertata o non siano iniziate verifiche; il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti per il beneficio; il contribuente effettui la comunicazione; il contribuente versi la sanzione di euro 258;
art. 3, comma 3: viene portata al 1° luglio 2012 (il termine del decreto legge 16/2012 era il 1° maggio, mentre in precedenza il termine era il 6/3/2012) la data dalla quale, per il pagamento degli stipendi, delle pensioni e dei compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni e dai loro enti, di importo superiore a 1.000,00 euro, debba essere evitato il denaro contante, utilizzando strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate; art. 3, comma 10: a decorrere al 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti tributari (anche degli enti locali), qualora l’importo dovuto, comprese sanzioni e interessi, non superi euro 30,00; questa disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento dello stesso tributo; art. 3, comma 16-sexies: il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto da emanare entro il 31/5/2012, a disciplinare l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità con riguardo ai marchi apposti sulle macchine da cantiere, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili; art. 4, comma 1: le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico ministeriale, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre (non più il 31 dicembre) dell’anno a cui la delibera afferisce;la legge di conversione del DL 16/2012 ha altresì limitato la potestà regolamentare degli enti locali per l’Imu solamente all’art. 52 D.Lgs. 446/1997 (potestà regolamentare generale), eliminando il riferimento all’art. 59 D.Lgs. 446/1997 (potestà regolamentare per l’Ici, con la quale potevano essere disciplinate numerose casistiche del tributo); art. 4, comma 1-ter: sono esenti dall’Imposta municipale propria (Imu) i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani come definiti dall’Istat (si ricorda che l’esenzione dei terreni agricoli è invece prevista per gli appezzamenti ubicati nei Comuni montani, parzialmente montani o collinari); viene anche specificato che sono assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali gli immobili esenti dall’Imu; art. 4, comma 1-quater: l’imposta di scopo di cui ai commi da 145 a 151 dell’art. 1 della legge 296/2006 si applica sulla base imponibile Imu (non più sulla base imponibile Ici);
art. 6, comma 5: in deroga al divieto di fornire certificati alle altre pubbliche amministrazioni, i certificati pubblici possono essere utilizzati dal conservatore dei registri immobiliari e dall’Agenzia del territorio;
art. 8, comma 18: viene ridotto da euro 10.000,00 a euro 5.000,00 il limite massimo per le compensazioni di crediti Iva, quando non sia ancora stata presentata la dichiarazione Iva;
art. 12, comma 11-quater: i creditori delle pubbliche amministrazioni possono cedere i propri crediti agli istituti di credito anche “pro solvendo” e non soltanto “pro soluto”.
art. 16, comma 2: al fine dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (Res), istituito dal 2013, in sede di prima applicazione, per gli immobili privi di planimetria catastale, l’Agenzia del territorio determina una superficie convenzionale, sulla base dei dati in suo possesso; il Res corrisposto con tale misura è versato a titolo di acconto e salvo conguaglio; queste modalità si applicano anche agli immobili che abbiano subìto modifiche non ancora dichiarate all’Agenzia del territorio;
La legge 44/2012 è entrata in vigore il 29/04/2012. |
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Attribuzione rendite catastali per gli "immobili fantasma" |
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Fino al 2 luglio prossimo sono pubblicati sull’Albo pretorio dei Comuni gli atti relativi all’attribuzione della rendita presunta a tutti gli immobili cosiddetti “fantasma”, cioè quelli che non sono stati dichiarati spontaneamente dai soggetti interessati. Lo ha reso noto l’Agenzia del territorio, spiegando che i proprietari possono chiedere all’Agenzia, prima di fare ricorso, il riesame in autotutela dell’attribuzione della rendita in alcuni casi particolari, quali l’errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato o la non accatastabilità dello stesso fabbricato. Un particolare, c’è tempo fino al 2 luglio, ma soltanto per presentare l’istanza di autotutela o il ricorso giurisdizionale avverso l’attribuzione della rendita presunta dei fabbricati non dichiarati (case fantasma) e censiti in surroga dal Territorio. A partire dal mese di maggio dello scorso anno (2011), gli uffici territoriali hanno attribuito d’ufficio la rendita presunta, ai sensi del comma 10, dell’art. 19, dl n. 78/2010, dopo aver atteso la scadenza del 30 aprile per la dichiarazione spontanea in catasto, a cura dei proprietari e/o titolari dei diritti reali. Il comunicato del 3 maggio scorso, di conseguenza, si rende necessario per avvisare l’avvenuto adempimento a cura degli uffici che hanno provveduto ad attribuire la rendita presunta e ad accatastare l’immobile, in sostituzione del soggetto obbligato inadempiente, con oneri a totale carico di quest’ultimo, come indicato da una specifica tabella allegata alla determinazione del 29/09/2009, in ossequio alle disposizioni contenute nel dm 701/1994, che ha sostituito la precedente del 13/08/2007. |
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Gestione associata delle funzioni ICT |
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I piccoli comuni dovranno esercitare in forma associata le funzioni Ict; lo prevede un emendamento al "decreto semplificazioni", il cui art. 47-ter novella l'art.15 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), aggiungendovi 7 nuovi commi. Il nuovo comma 3-bis prevede prevede che, nei comuni fino a 5000 abitanti, le funzioni legate alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione siano "obbligatoriamente ed esclusivamente " esercitate in forma associata. L'obbligo abbraccerebbe dunque realizzazione e gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, banche dati, applicativi e licenze software, formazione e consulenza nel settore dell'informatica. Sarà un decreto del ministero della funzione pubblica a definire le singole funzioni e a dettare la tempistica attuativa. Una volta a regime, i comuni non potranno più assumere singolarmente obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi Ict e dovranno individuare, all'interno della gestione associata, un'unica stazione appaltante. Tuttavia l'emendamento in questione si sovrappone alle norme già in vigore sull'esercizio associato delle funzioni comunali; bisogna infatti ricordare che, in base all'art. 16 del d.l.138/11, i comuni con meno di 1000 abitanti (ma non quelli fra 1000 e 5000) sono obbligati a gestire la totalità delle loro funzioni mediante un'unica forma associativa. Il rischio è quello di segmentare ulteriormente i piccoli comuni, rendendo difficile il raggiungimento delle soglie minime. |
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Ultimo aggiornamento Martedì 03 Aprile 2012 11:31 |
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Un miliardo per pagare i debiti delle PA |
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In arrivo un miliardo di euro alle pubbliche amministrazioni per pagare i debiti nei confronti delle imprese. Le aziende potranno cedere i loro crediti certificati a banche o intermediari finanziari anche ai fini pro solvendo (rispondendo cioè dell'eventuale inadempimento del debitore). Questa è una delle previsioni contenute negli emendamenti proposti al decreto legge fiscale presentati il 29 marzo. La misura prevede che su istanza del creditore di somme dovute per forniture ed appalti, le regioni, gli enti locali e tutti gli enti pubblici certificano, nel rispetto delle disposizioni in materia di patto di stabilità, entro un termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria dello Stato competente per territorio che può nominare un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. L'emendamento utilizza una quota pari ad un miliardo dei fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi per enti di parte corrente e conto capitale, che il dl liberalizzazioni ha aumentato con risorse tratte dai fondi di bilancio dell'Agenzia delel Entrate, destinati al pagamento dei rimborsi e alla compensazione dei crediti tributari. La disposizione specifica infine che la misura non deve comportare il peggioramento dell'indebitamento netto delle PA. |
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Novità per gli uffici demografici |
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ART. 40 L. 27/2012 (decreto liberalizzazioni):
- il Ministero dell’interno definirà un piano per il graduale rilascio della carta d’identità elettronica;
- sulla carta d’identità elettronica dovranno essere inserite anche le impronte digitali;
- sulla carta d’identità utile ai fini dell’espatrio dei minori di 14 anni possono essere inseriti, a richiesta, anche i nomi dei genitori;
- l’indice nazionale delle anagrafi (Ina) deve promuovere la circolarità delle informazioni anagrafiche; entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DL 1/2012 con decreto del Ministero dell’interno verrà aggiornato il regolamento dell’Ina;
- l’amministrazione finanziaria dello Stato attribuisce d’ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) che ne siano privi; a tale fine, all’atto dell’iscrizione all’Aire, i Comuni trasmettono all’anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell’interno, i dati necessari.
CIRCOLARE N. 400/2012 MINISTERO DELL'INTERNO:
Il Ministero dell'Interno comunica che "dal 26 giugno prossimo bambini e ragazzi minorenni non potranno più viaggiare all'estero, compresa l'Europa, se non hanno un documento di viaggio individuale". Non sarà più sufficiente l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore, titolo di viaggio che rimane comunque valido per lo stesso genitore titolare fino alla sua naturale scadenza. Al minorenne sarà rilasciato un proprio passaporto dotato di microchip; prevista, dai 12 anni in poi, anche l'acquisizione delle impronte e la firma digitalizzata.
Il Ministero precisa, inoltre., che "in sede di rilascio del passaporto individuale al minorenne è inoltre necessario l'assenso di entrambi i genitori, anche in caso di figli minori naturali conviventi con uno solo dei due o di figli legittimi affidati a uno solo dei due genitori separati, come ricorda in una circolare la Direzione centrale per i servizi demografici del ministero dell'Interno riportando indicazioni dei dicasteri Esteri e Giustizia. Lo stesso principio deve ritenersi applicabile, precisa la direzione, anche in caso di rilascio al minore di carta di identità valida per l'espatrio. L'ordinamento italiano si conforma così alla normativa europea - precisa la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del ministero in una circolare - ovvero a quanto previsto dal regolamento (CE) n.444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n.2252/2004 del Consiglio sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri."
CIRCOLARE N. 8/2012 MINISTERO DELL'INTERNO:
Con la circolare M.I. n. 8/2012 concernente: “Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante Nuovo regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi”, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici informa che è in corso di pubblicazione il decreto del Ministro dell'Interno del 19 gennaio 2012 recante "Nuovo regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi” ed il relativo allegato tecnico. |
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La riforma dei servizi pubblici locali |
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È stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 24 marzo 2012 la legge n. 27/2012, con la quale è stato convertito in legge il decreto legge n. 1/2012, il cosiddetto “decreto liberalizzazioni”.
art. 25, commi 1- 4: nuova riforma dei servizi pubblici locali:
- le Regioni organizzano, entro il 30/06/2012, lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti con dimensioni non inferiori al territorio provinciale (i Comuni interessati possono presentare delle proposte entro il 31/05/2012); decorso inutilmente il termine, il Governo si sostituisce alle Regioni;
- in sede di affidamento dei servizi mediante gara, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce un elemento di valutazione dell’offerta;
- a decorrere dal 2013 l’affidamento con gara dei servizi costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli enti locali;
- i fondi pubblici saranno destinati prioritariamente agli enti/gestori selezionati tramite gara;
- le società affidatarie “in house” sono soggette al patto di stabilità interno (gli enti locali devono vigilare sul rispetto del patto da parte delle predette società affidatarie);
- le società affidatarie “in house” sono tenute al rispetto del codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006) nelle procedure di acquisto di beni e servizi;
- le società affidatarie “in house” sono soggette ai limiti stabiliti per gli enti locali per le assunzioni di personale, per il contenimento della spesa degli oneri contrattuali del personale, per il contenimento delle indennità degli amministratori e per il contenimento delle consulenze;
- a decorrere dal 2013 le aziende speciali e le istituzioni sono soggette al patto di stabilità interno – il Ministero dell’economia e delle finanze emanerà un decreto in tal senso entro il 30/10/2012; le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese entro il 31 maggio di ogni anno;
- le aziende speciali e le istituzioni sono tenute al rispetto del codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006) nelle procedure di acquisto di beni e servizi;
- le aziende speciali e le istituzioni sono soggette ai limiti stabiliti per gli enti locali per le assunzioni di personale, per il contenimento della spesa degli oneri contrattuali del personale, per il contenimento delle indennità degli amministratori e per il contenimento delle consulenze;
- gli enti locali vigilano sul rispetto di quanto descritto sopra da parte delle aziende speciali e delle istituzioni;
- gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni (bilanci, rendiconti, piani, ecc.) devono essere approvati dal Consiglio comunale;
- la delibera consiliare per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici (art. 4 comma 2 DL 138/2011) va inviata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato solamente da parte dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti – per tali Comuni il parere dell’Antitrust è obbligatorio (il parere deve giungere entro 60 giorni); la delibera consiliare e il parere dell’Antitrust sono pubblicati sul sito internet del Comune;
- il tetto massimo per l’affidamento di servizi “in house” scende a € 200.000,00 annui – gli affidamenti senza gara che superino tale limite cessano al 31/12/2012 (non più al 31/3/2012) (vi può essere un ulteriore affidamento “in house” per altri tre anni ad aziende che entro il 31/12/2012 si integrino operativamente (fusione tra le aziende?);
- gli affidamenti diretti a società miste pubblico-privato che non abbiano avuto a gara sia la scelta del socio privato che i compiti dello stesso socio privato cessano al 31/03/2013 (non più al 30/06/2012);
- i soggetti affidatari di servizi con modalità contrastanti la normativa assicurano comunque la prosecuzione delle attività già affidate loro, alle condizioni di cui al contratto di servizio, fino al subentro del nuovo gestore;
- la scadenza per il decreto ministeriale che deve disciplinare la delibera consiliare per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici (art. 4 comma 2 DL 138/2011) viene portata dal 31/01/2012 al 31/03/2012 (la delibera di analisi del mercato e dei servizi va adottata da tutti gli enti locali prima di qualsiasi affidamento, mentre l’invio all’Antitrust è obbligatorio solamente per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);
- nel servizio di igiene urbana, la gestione degli impianti può essere affidata disgiuntamente dal servizio di raccolta e smaltimento;
- il tributo comunale rifiuti e servizi (Res) potrà essere gestito anche tramite l’attribuzione di diritti di esclusiva, anziché in regime di privativa;
- gli affidatari di servizi pubblici devono fornire, su specifica richiesta dell’ente locale che voglia bandire una gara per l’affidamento del servizio stesso, tutti i dati relativi al servizio che siano necessari per il bando di gara; in caso di mancata risposta entro 60 giorni è prevista una sanzione pecuniaria in capo all’affidatario;
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Ultimo aggiornamento Giovedi 29 Marzo 2012 10:38 |
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DL LIBERALIZZAZIONI: NOVITA' PER GLI ENTI LOCALI |
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Sono molte le disposizioni che riguardano gli enti locali nel testo del cosiddetto decreto liberalizzazioni, che ha ricevuto il via libera definitivo dalla Camera giovedì scorso. TESORERIA UNICA: I termini per il trasferimento delle somme alla tesoreria statale diventano meno stringenti, ma rimane confermato l'obbligo di trasferimento della liquidità dell'ente alla tesoreria statale in due tranche alla data del 29 febbraio e del 16 aprile. SERVIZI PUBBLICI LOCALI: Gli enti dovranno valutare la realizzabilità di una gestione concorrenziale, limitando i diritti di esclusiva ai casi in cui l'iniziativa privata risulti inadeguata. Il parere dell'Antitrust, comunque non vincolante, sarà obbligatorio solo per gli enti al di sopra dei 10.000 abitanti. Si conferma sempre l'obbligo di gara per gli affidamenti superiori a 200.000 euro e la ridefinizione delle scadenze per le gestioni in essere, tra la fine del 2012 e la primavera del 2013. IMU: L'esenzione a favore degli enti non profit viene circoscritta alle fattispecie in cui essi operano "con modalità non commerciali"; confermata anche la possibilità di riduzione dell'aliquota allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, ma non ancora locati. TAXI: Saranno gli enti a decidere l'eventuale incremento delle licenze, previo parere della nuova Autorità dei trasporti. OBBLIGAZIONI IMMOBILIARI: E' possibile finanziare opere pubbliche emettendo obbligazioni di scopo garantite da un apposito patrimonio immobiliare. COMPENSAZIONI: Alle pubbliche amministrazioni è consentito onorare i propri debiti anche attraverso compensazioni, cessioni dei crediti in pagamento, oppure mediante transazioni. |
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Accatastamenti immobili fantasma: il 75% ai comuni |
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Dopo l'accatastamento delle case fantasma, con l'iscrizione in atti della rendita presunta ma non ancora notificata, occorre capire quali obblighi incombono su Comune e contribuente. La prima norma da considerare è l'art. 19 del Dl 78/2010, il quale prevede che in caso di mancato accatastamento, entro il 30 aprile 2011 (termine prorogato dall'articolo 2 del Dl 225/2010), l'Agenzia del territorio attribuisce una rendita presunta, con oneri a carico degli intestatari. Gli accatastamenti fatti nei termini, su iniziativa del contribuente, sono messi a disposizione dei Comuni sul relativo portale. Da qui scaturisce il primo adempimento per gli enti, in quanto la norma prevede la trasmissione per «i controlli di conformità urbanistico - edilizia»; il Comune deve obbligatoriamente verificare che il fabbricato accatastato non sia stato costruito abusivamente. Per i fabbricati non accatastati entro il 30 aprile 2011, l'articolo 2, comma 5 bis, del Dl 225/2010, prevede che il Territorio notifichi la rendita con affissione all'albo pretorio dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili. Dell'affissione si dà notizia con comunicato sulla Gazzetta Ufficiale e, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione, il proprietario può presentare ricorso alla commissione tributaria. L'assenza di un termine entro il quale procedere all'accatastamento, insieme alla possibilità di impugnare la rendita presunta, poteva indurre il proprietario a non presentare l'atto di aggiornamento, soprattutto in caso di rendite presumibilmente basse, che rischiavano così di diventare definitive. A risolvere la situazione interviene il Dl 16/2012 (art. 11, comma 7), che ha previsto l'obbligo per i proprietari di procedere all'accatastamento entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dell'avviso di attribuzione della rendita. In caso di mancato accatastamento, si applicano le nuove sanzioni (quadruplicate dall'articolo 2 del Dlgs 23/2011), che vanno da 1.032 a 8.264 euro, e che sono devolute ai comuni nella misura del 75%. La precisazione della misura delle sanzioni da applicare serve a chiarire che la violazione da contestare non è tanto quella del mancato accatastamento originario, quanto il mancato accatastamento entro il termine stabilito dal Dl 16/2012, che quindi assumerebbe carattere perentorio, diversamente da quanto prospettato dall'agenzia del Territorio con la circolare 4/2011. Per quanto riguarda il recupero delle imposte, la normativa (articolo 19 del Dl 78/2010 ed articolo 2 del Dl 225/2010) prevede che la rendita presunta, e quella successivamente dichiarata con rendita proposta, producano effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salvo prova contraria volta a dimostrare una diversa decorrenza. L'agenzia del Territorio, in molte regioni, ha già provveduto a iscrivere in catasto le rendite presunte ma i Comuni, per poter effettuare i primi recuperi, dovranno aspettare che queste siano notificate mediante affissione all'albo pretorio. |
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Aperture al credito per le PMI |
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La mancanza di credito per le piccole e medie e imprese continua a essere drammatica. Ma la settimana passata ha aperto alcuni spiragli di speranza, grazie all'iniezione di liquidità della Bce (530 miliardi a 800 banche), che ha stemperato una parte delle tensioni finanziarie, consentendo allo spread tra Btp e Bund di scendere sotto i 300 punti per la prima volta dopo otto mesi. Nei giorni scorsi è stato firmato un protocollo tra i rappresentanti delle banche e delle imprese che consentirà la sospensione per 12 mesi della riscossione dei crediti a lungo termine. Martedì 6 marzo è stato anche siglato un importante accordo tra Cassa depositi e prestiti e Associazione bancaria italiana che ha reso disponibile 10 miliardi per il finanziamento delle pmi. Ma l'obiettivo è quello di arrivare nelle prossime settimane ad arricchirlo con nuove forme di collaborazione che tengano conto delle emergenze sempre più gravi che gravano sulle imprese sul fronte del credito. Queste ultime chiedono soprattutto liquidità immediata per pagare i fornitori e dipendenti in attesa che la congiuntura migliori. Dagli istituti di credito qualche segnale positivo comincia ad arrivare. In particolare le due banche di maggiori dimensioni, Intesa e Unicredit, hanno già adottato un approccio più conciliante. Nonostante tutto è difficile pensare a un miglioramento dello scenario economico se non si trovano soluzioni ad alcuni problemi strutturali. Il più grave è senz'altro quello dei ritardi di pagamento della pubblica amministrazione: 70 miliardi di euro (ai quali vanno aggiunti 30 miliardi di crediti fiscali) che potrebbero risolvere il problema drammatico della mancanza di liquidità di molte imprese. L'accordo Abi, Cdp mette a disposizione 2 miliardi per anticipare alle imprese parte di questa liquidità, ma non è sufficiente. La p.a. paga oggi con ritardi medi di 180 giorni, con punte che spesso superano i 12 mesi. È evidente che occorre sbloccare immediatamente questo meccanismo, che frena l'intero sistema economico. Qualcosa si sta muovendo: la Ragioneria generale dello Stato sta infatti facendo una ricognizione delle passività pregresse delle amministrazioni centrali con l'obiettivo di mettere a punto un piano di rientro. |
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Le pmi cedono i crediti vantati presso le PA |
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È possibile la cessione pro-soluto alle banche dei crediti vantati presso la pubblica amministrazione dalle pmi: è questa la risposta di Cassa depositi e prestiti alla richiesta delle imprese che hanno difficoltà a riscuotere dalla pubblica amministrazione. Il plafond stanziato è pari a 2 miliardi di euro e permetterà di monetizzare i crediti. Gli altri 8 miliardi messi a disposizione dalla Cdp sono invece destinati a facilitare l'accesso al credito delle imprese con finanziamenti, anche nella forma del leasing finanziario. Le richieste dovranno essere finalizzate a investimenti o a esigenze di incremento del capitale circolante delle imprese. Questo è quanto è emerso alla presentazione, presso la sede della Cassa depositi e prestiti di Roma, della Conferenza stampa congiunta Cdp-Abi di presentazione del «Nuovo Plafond pmi». I beneficiari sono solo le piccole e medie imprese. Per la definizione delle stesse viene richiamata la definizione comunitaria fissata dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (2003/361/Ce), quindi le imprese con meno di 250 addetti, il cui fatturato non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni, considerati, oltre a tali parametri dimensionali, anche i rapporti con altre imprese, in termini di autonomia, associazione e collegamento.
Cessione pro-soluto dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione: l'intervento permette alle imprese di rientrare dei fondi vantati nei confronti della pubblica amministrazione da una parte, mentre dall'altra impegna la pubblica amministrazione debitrice a pagare entro e non oltre 12 mesi dalla data di certificazione. La provvista messa a disposizione dalla Cdp potrà essere usata dalle Banche a copertura di operazioni di cessione «pro soluto» di crediti certificati ai sensi del dl 185/2008 da regioni ed enti locali. I crediti dovranno derivare da appalti per lavori, servizi e forniture. Per ottenere la certificazione del credito l'azienda deve fare una istanza chiedendo di certificare le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, alle regioni o agli enti locali. Gli enti entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, devono dichiarare se il relativo credito è certo, liquido ed esigibile. I fondi dedicati ammontano a 2 miliardi. Con l'acquisto pro-soluto dei crediti la banca non aumenta la propria esposizione nei confronti dell'impresa, ma apre una nuova linea di credito nei confronti della pubblica amministrazione, di conseguenza l'operazione dovrebbe liberare le linee di fido impegnate e consentire quindi all'impresa di avere liquidità aggiuntiva. |
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